Oggi, 5 febbraio 2021, la Prima Camera Preliminare - “Camera” - della Corte Penale Internazionale - “CPI” o “Corte” - (1) ha deciso, a maggioranza, che la giurisdizione territoriale della Corte sulla Situazione in Palestina, Stato membro dello Statuto di Roma istitutivo della CPI, si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Carlos Latuff
Il 20 dicembre 2019, il procuratore della CPI ha annunciato la conclusione dell'esame preliminare della situazione in Palestina. La Procura ha stabilito che tutti i criteri statutari previsti dallo Statuto di Roma per l'apertura di un'indagine sono stati rispettati. La decisione sull'apertura delle indagini in questa situazione è di competenza del procuratore della CPI. Il 22 gennaio 2020 la Procura ha coinvolto la Camera ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto di Roma, chiedendo una sentenza solo sull'ambito della competenza territoriale della Corte sulla situazione nello Stato di Palestina.
Nella decisione odierna, la Camera ha ricordato che la CPI non è costituzionalmente competente per determinare questioni di statualità che vincolerebbero la comunità internazionale. Quindi la Camera non si pronuncia su una controversia di confine ai sensi del diritto internazionale né pregiudica la questione di eventuali confini futuri.
La sentenza della Camera ha il solo scopo di definire la competenza territoriale della Corte medesima.
La Camera ha esaminato la richiesta del Procuratore nonché le osservazioni di altri Stati, organizzazioni, gruppi di vittime e studiosi che hanno partecipato come amicus curiae. La Camera ha ritenuto che, in conformità con il significato ordinario attribuito ai suoi termini nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo dello Statuto, il riferimento a “uno Stato nel cui territorio si è verificato il comportamento in questione” di cui all'articolo 12 (2) (a) dello Statuto deve essere interpretato come un riferimento a uno Stato Parte dello Statuto di Roma. La Camera ha rilevato che, indipendentemente dal suo status ai sensi del diritto internazionale generale, l'adesione della Palestina allo Statuto ha seguito la procedura corretta e ordinaria e che la Camera non ha l'autorità di contestare e rivedere l'esito della procedura di adesione condotta dall'Assemblea degli Stati Parti. La Palestina ha quindi accettato di sottoporsi ai termini dello Statuto di Roma della CPI e ha il diritto di essere trattata come qualsiasi altro Stato Parte per le questioni relative all'attuazione dello Statuto.
La Camera ha notato che, tra risoluzioni formulate in modo simile, l'Assemblea Generale dell’ONU, nella risoluzione 67/19 "[riaffermò] il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e all'indipendenza nel proprio Stato di Palestina sui territori occupati dal 1967". Su questa base, la maggioranza, composta dal giudice Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou e dal giudice Marc Perrin de Brichambaut, ha stabilito che la giurisdizione territoriale della Corte nella situazione in Palestina si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire Gaza e la Cisgiordania , compresa Gerusalemme est.
Inoltre, la Camera ha ritenuto, a maggioranza, che gli argomenti riguardanti gli Accordi di Oslo e le sue clausole che limitano l'ambito della giurisdizione palestinese non sono pertinenti con la giurisdizione territoriale della Corte sulla Palestina. Tali questioni e altre ulteriori questioni sulla giurisdizione possono essere esaminate quando e se il Procuratore presentasse una domanda per l'emissione di un mandato di arresto o di citazione a comparire.
Il giudice Marc Perrin de Brichambaut ha aggiunto un parere parzialmente separato sui motivi per i quali l'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto è applicabile nella presente situazione. Il giudice Péter Kovács, presidente del tribunale, ha aggiunto un'opinione parzialmente dissenziente, in cui non è d'accordo sul fatto che la Palestina si qualifichi come "Stato sul cui territorio si è verificato il fatto in questione" ai sensi dell'articolo 12 (2) (a) dello Statuto, e che la giurisdizione territoriale della Corte sulla Situazione in Palestina si estende - in modo quasi automatico e senza alcuna restrizione - ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est .
Decisione sulla "Richiesta di procedimento penale ai sensi dell'articolo 19(3) per una sentenza sulla giurisdizione territoriale della Corte in Palestina"
Opinione parzialmente dissenziente del giudice Péter Kovács
Opinione parzialmente separata del giudice Perrin De Brichambaut
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NdT
1) La Corte Penale Internazionale è stata istituita nel 2002 e ha giurisdizione su crimini individuali compiuti in uno dei 123 stati membri. Non va confusa con la Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU, anch'essa con sede a L’Aia, che ha giurisdizione anche sui governi e altre istituzioni degli stati membri dell’ONU.

Juan Kalvellido, Tlaxcala, gennaio 2009
